The Statute

The Statute

The Statute of AIOICI, the ITALIAN ASSOCIATION OF THE INDEPENDENT CERTIFICATION AND INSPECTION BODIES

 Rev. 2013, 26th february
(italian version)

Art. 1 - COSTITUZIONE
Art. 2 - SEDE
Art. 3 - SCOPO
Art. 4 - DURATA
Art. 5 - ASSOCIATI
Art. 6 - REQUISITI DEGLI ASSOCIATI
Art. 7 - ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE
Art. 8 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 10 - GRUPPI DI INTERESSE
Art. 11 - SEGRETARIO GENERALE
Art. 12 - REVISORE DEI CONTI
Art. 13 - PROBIVIRI
Art. 14 - PATRIMONIO
Art. 15 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO
Art. 16 - RECESSO ED ESCLUSIONE DALL’ ASSOCIAZIONE
Art. 17 - SCIOGLIMENTO DELL’ ASSOCIAZIONE
Art. 18 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
Art. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

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 Art. 1 - COSTITUZIONE

1.1   E' costituita l'Associazione Italiana Organismi Indipendenti di Certificazione e Ispezione "AIOICI".
1.2   Per certificazione e ispezione si intendono le attività di certificazione (di Sistemi, prodotti/servizi e personale) e ispezione come definite nelle normative nazionali e internazionali applicabili.

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 Art. 2 - SEDE

2.1   La AIOICI ha sede legale in Corsico (Milano), Via Falcone n. 9.

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 Art. 3 - SCOPO

3.1   La AIOICI non ha fini di lucro; essa ha lo scopo di:
      - promuovere il livello professionale del servizio tramite la cooperazione degli associati;
      - rappresentare la professione e gli interessi collettivi degli associati verso amministrazioni e/o enti pubblici e verso il mondo economico, in ambito sia nazionale che internazionale;
      - svolgere azione di sensibilizzazione circa l'importanza della certificazione, dell'ispezione e dell'impiego di queste;
      - stabilire un regolare scambio di informazioni sui problemi della professione fra gli associati e fra le organizzazioni similari esterne;
      - promuovere iniziative culturali sulle tematiche della certificazione e della ispezione, anche collaborando con gli enti nazionali e internazionali che svolgono attività istituzionalizzata in questa materia;
      - collaborare con gli enti preposti nazionali e internazionali per la elaborazione di norme, regolamenti, procedure aventi per oggetto l'esecuzione di attività di certificazione e di ispezione.

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 Art. 4 - DURATA

4.1   La durata dell'Associazione è fino al 31 dicembre 2050, salvo proroghe o riduzioni deliberate dall'Assemblea dei Soci.

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 Art. 5 - ASSOCIATI

5.1   Il registro degli associati è pubblico. Esso è consultabile sul sito web dell'Associazione www.aioici.org e viene costantemente aggiornato in funzione di eventuali nuove adesioni, recessi o esclusioni.
5.2   Possono essere associati organismi che lo richiedano secondo le modalità del regolamento di attuazione del presente statuto, di cui costituisce parte integrante, e che dispongano dei requisiti di cui all'Art. 6 dello statuto.

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 Art. 6 - REQUISITI DEGLI ASSOCIATI

6.1   Possono essere associati organismi che svolgano come attività principale quella di certificazione e/o di ispezione, relativamente a sistemi, processi, prodotti/servizi e personale purché:
      - abbiano personalità giuridica in Italia o nell'Unione Europea oppure costituiscano la stabile organizzazione in Italia di organismi con sede all'estero; Statuto AIOICI – Rev. 04/03/09 Pag. 3 di 7
      - agiscano in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in Italia e alle normative qualitative e professionali vigenti nell'ambito nazionale e/o internazionale;
      - esercitino le loro funzioni perseguendo il valore dell'accreditamento e/o della notifica laddove applicabile;
      - dispongano sul territorio italiano di personale proprio di adeguata professionalità e consistenza numerica;
      - possano esibire adeguate referenze di una comprovata esperienza;
      - agiscano costantemente in maniera indipendente, cioè non abbiano collegamenti finanziari o commerciali coi propri mandanti o loro associazioni al di fuori degli specifici incarichi ricevuti, in modo tale che non sia pregiudicata la propria obiettività di giudizio;
      - non siano assoggettati a procedure concorsuali.
      - accettino e rispettino il codice etico dell'associazione così come formulato nella sua ultima revisione applicabile. Tale documento è costantemente tenuto aggiornato, è pubblico ed è consultabile sul sito dell'associazione www.aioici.org

Ulteriori elementi di valutazione circa i requisiti dei potenziali associati ad Aioici sono espressi nel Regolamento Attuativo dell'Associazione.

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 Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

7.1   Sono organi dell'AIOICI:
      - l'Assemblea degli associati;
      - il Consiglio Direttivo;
      - il Revisore dei conti;
      - i Probiviri;
      - il Segretario Generale.

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 Art. 8 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

8.1   L'Assemblea è la riunione degli associati in forma deliberante; hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli associati in regola con il pagamento delle quote di associazione. Vale il principio di pariteticità degli Associati.
Gli associati designano per iscritto il loro rappresentante e un supplente. Tale supplente
può essere:
      - altra persona appartenente comunque all'organizzazione associata;
      - altro membro Aioici designato per delega (comunque non è possibile per ogni socio cumulare più di una delega).
8.2   Il Revisore dei conti, i Probiviri e il Segretario Generale hanno diritto di partecipare all'assemblea ma non hanno diritto di voto.
8.3   L'Assemblea ha le seguenti attribuzioni:
     a) discutere e approvare la politica generale dell'Associazione;
     b) deliberare sulla relazione annuale del Consiglio Direttivo e su quella del Revisore dei conti;
     c) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
     d) stabilire gli importi delle quote associative (di rinnovo e di ammissione di nuovi associati);
     e) eleggere, tra i candidati designati dagli Associati disponibili, adottando criteri di competenza, rappresentatività e alternanza il Presidente e i Vice presidenti che compongono il Consiglio Direttivo, o revocarli;
     f) nominare il Revisore dei conti;
     g) nominare i Probiviri;
     h) approvare le modifiche di statuto;
     i) deliberare in merito all'eventuale scioglimento dell'Associazione;
     l) deliberare circa l'esclusione degli associati;
     m) approvare il regolamento attuativo interno proposto dal Consiglio Direttivo;
     n) deliberare su qualsiasi questione sottoposta al suo esame.
8.4   La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente in via ordinaria una volta l'anno.
La convocazione può avvenire anche in via straordinaria sia su iniziativa del Presidente sia su iniziativa di almeno 1/3 degli associati.
La comunicazione della convocazione deve essere spedita con lettera raccomandata o inviata via fax agli interessati almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea. Anche la convocazione via e-mail è consentita purchè alla convocazione sia dato effettivo riscontro di ricezione.
8.5   Le assemblee possono essere tenute in prima ed in seconda convocazione.
Le assemblee in prima convocazione, salvo quanto disposto al punto 8.6 seguente, sono valide con la presenza di tanti associati costituenti almeno la metà (arrotondata per eccesso) degli associati iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero
degli associati presenti.
Le delibere, comunque, vengono prese a maggioranza relativa dei voti espressi.
8.6   Alle assemblee convocate per modificare lo statuto, per sciogliere l'associazione, per escludere uno o più associati, per redigere e/o modificare il regolamento interno debbono essere presenti, sia in prima che in seconda convocazione, almeno i 2/3 degli associati iscritti e le deliberazioni relative vanno prese a maggioranza assoluta dei voti espressi.
8.7   Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal segretario dell'assemblea nominato dal Presidente.

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 Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1   Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti, uno per ogni Gruppo Permanente di Interesse (vedi anche art. 10 seguente).
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.
9.2   Sono compiti del Consiglio Direttivo:
     a) dirigere e gestire l'attività dell'Associazione;
     b) predisporre annualmente una relazione di tipo sia consuntivo che previsionale sulle attività della Associazione ed il bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea;
     c) formalizzare l'istruttoria per l'ammissione di nuovi associati da sottoporre all'approvazione scritta degli associati.
     d) La ratifica dell'ingresso di un nuovo associato può avvenire tramite votazione via email. Ai fini dell'ammissione vale quanto riportato all'Articolo 8.6 per quanto riguarda la maggioranza necessaria.
     e) proporre all'Assemblea l'entità delle quote associative annuali, secondo le modalità
stabilite dal regolamento interno; Statuto AIOICI – Rev. 04/03/09 Pag. 5 di 7
     f) proporre all'Assemblea eventuali modifiche da apportare allo statuto dell'associazione;
     g) decidere circa la formazione di commissioni di studio, partecipazioni e rappresentanze verso l'esterno; la designazione dei rappresentanti di AIOICI sarà operata verificando preventivamente la disponibilità delle persone indicate dagli associati disponibili e seguendo criteri di competenza, rappresentatività e alternanza;
     h) nominare un Segretario Generale per lo svolgimento delle mansioni di seguito precisate;
     i) proporre all'Assemblea il compenso spettante al Segretario generale ed al Revisore contabile accertandone la copertura finanziaria.
9.3   Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali ed ha la responsabilità di fare eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.
Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti.
9.4   In assenza del Presidente o in caso di suo impedimento, i Vice presidenti eletti possono esercitare le sue funzioni solo congiuntamente.
9.5   Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o comunque qualora venga fatta richiesta di convocazione al Presidente da un Vice presidente.
9.6   Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni si adottano a maggioranza dei voti dei presenti.

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 Art. 10 - GRUPPI DI INTERESSE

La vita associativa si svolge attivando "Gruppi Permanenti di Interesse" (GPI).
E' compito del Vice Presidente riportare in Consiglio Direttivo le istanze e le proposte del gruppo di cui è espressione.
I Gruppi Permanenti di Interesse che l'associazione identifica sono i seguenti:
- GPI Certificazione volontaria
- GPI Ispezione volontaria
- GPI certificazione in ambito cogente e regolamentato
L'identificazione dei settori è indicativa e può essere aggiornata a cura del Consiglio direttivo tenendo fermo il numero massimo di tre. Si possono identificare all'interno dei tre GPI, se necessario, dei sottosettori.

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 Art. 11 - SEGRETARIO GENERALE

11.1   Il Segretario Generale cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio Direttivo. Provvede alla compilazione della relazione annuale da sottoporre anch'essa all'esame ed all'approvazione del Consiglio
Direttivo.
Rappresenta per delega del Presidente l'associazione in incontri e riunioni di tipo tecnico e organizzativo.
Redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, collabora alle trascrizioni delle assemblee generali degli associati, curando che questi ultimi siano firmati dal Presidente e dal Segretario d'Assemblea.
Il Segretario Generale è, altresì, responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione affidategli; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del Presidente che del Revisore dei conti.
Il Segretario Generale potrà ritirare somme dagli Istituti Bancari, come pure potrà effettuare pagamenti e riscossioni, solo con i regolari mandati debitamente firmati dal Presidente Statuto AIOICI – Rev. 04/03/09 Pag. 6 di 7
11.2   La carica di Segretario Generale può essere remunerata. La remunerazione è deliberata dall'Assemblea.

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 Art. 12 - REVISORE DEI CONTI

12.1   Il Revisore dei conti è nominato dall'assemblea e dura in carica 3 anni; il mandato può essere rinnovato ed è revocabile dall'Assemblea in qualsiasi momento.
12.2   L'incarico deve essere affidato a persona fisica o giuridica estranea agli associati e competente nel settore contabile.
12.3   Il Revisore dei conti ha accesso a tutta la documentazione contabile e deve relazionare l'Assemblea sul bilancio consuntivo.
12.4   La carica del Revisore dei conti può essere remunerata. La remunerazione è deliberata dall'Assemblea.

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 Art. 13 - PROBIVIRI

13.1   L'Assemblea designa i Probiviri nel numero di tre fra persone esterne all'Associazione di nota competenza, esperienza ed equanimità.
13.2   I Probiviri decidono circa i ricorsi proposti contro le deliberazioni dell'Assemblea in merito a provvedimenti di esclusione o su controversie fra gli associati.
Le decisioni sono prese a maggioranza.
13.3   I Probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

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 Art. 14 - PATRIMONIO

14.1   Il patrimonio dell'Associazione è formato:
     - dalle quote annuali versate dagli associati;
     - dalle quote di ammissione dei nuovi associati;
     - dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
     - da eventuali lasciti e/o donazioni da qualsiasi fonte provengano purché accettate dall'Associazione;
     - da eventuali erogazioni deliberate dallo Stato, dalle Regioni, da Enti locali e da altri Enti pubblici e/o privati;
     - da eventuali interessi attivi maturati.

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 Art. 15 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

15.1   L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
15.2   Il bilancio di previsione è proposto dal Consiglio Direttivo ai membri dell'Assemblea per la discussione e l'approvazione entro il 31 marzo dell'anno di esercizio.
Nella stessa assemblea di approvazione deve essere proposto all'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno concluso, corredato dalle relazioni del Consiglio Direttivo e del Revisore dei conti.
15.3   I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

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 Art. 16 - RECESSO ED ESCLUSIONE DALL'ASSOCIAZIONE

16.1   Gli associati in regola con i versamenti delle quote, possono recedere dall'associazione dandone notifica almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario, con raccomandata a.r.. Statuto AIOICI – Rev. 04/03/09 Pag. 7 di 7
16.2   L'inizio del provvedimento di esclusione di un associato e le motivazioni relative sono comunicati per iscritto dal Presidente all'associato nei seguenti casi:
     - mancato pagamento della quota associativa;
     - svolgimento di attività in contrasto con le finalità dell'Associazione.
Dalla data della comunicazione, l'associato ha 30 giorni di tempo per interporre ricorso ai Probiviri; alla scadenza del termine e in caso di risoluzione avversa dei Probiviri, il Presidente proporrà il provvedimento di esclusione all'assemblea.
16.3   Chi recede o è escluso dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

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 Art. 17 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

17.1   Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze previste dall'art. 8.6 che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali
compensi.
L' assemblea provvederà contestualmente a stabilire i criteri per la devoluzione dei beni residui.
Non può essere prevista la devoluzione dei beni residui verso gli associati.

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 Art. 18 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

18.1   Il presente statuto è attuato mediante un apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

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Art. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

19.1   Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.

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